Sez. 2, Sentenza n. 3234 del 08/07/1989 (Rv. 463314 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONE A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELLA COSIDDETTA "PROBATIO DIABOLICA" - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - AZIONE A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELLA COSIDDETTA "PROBATIO DIABOLICA" - ATTENUAZIONE - CONDIZIONI.*
In tema di Azione di rivendicazione, l'Onere della cosiddetta probatio diabolica, che incombe sull'attore, si attenua quando il convenuto deduca, a scopo difensivo, un titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza ai danti causa dell'attore del bene rivendicato, con la conseguenza che detto Onere è correttamente assolto allorquando l'attore provi che, in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, il bene è appartenuto ai suoi danti causa, che detta appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto e che il bene è a lui pervenuto in virtù di un valido titolo di acquisto. (V 4556/85, mass n 442016; (V 1873/85, mass n 439792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)