Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 07/03/1985 (Rv. 439792 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - "PROBATIO DIABOLICA" - ONERE DELLO ATTORE - LIMITI - DIRITTO DI PROPRIETÀ DI UN COMUNE DANTE CAUSA NON CONTROVERSO - PROVA DEL POSSESSO DI UN TITOLO DERIVATIVO PREVALENTE RISPETTO A QUELLO DEL CONVENUTO - SUFFICIENZA.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - "PROBATIO DIABOLICA" - ONERE DELLO ATTORE - LIMITI - DIRITTO DI PROPRIETÀ DI UN COMUNE DANTE CAUSA NON CONTROVERSO - PROVA DEL POSSESSO DI UN TITOLO DERIVATIVO PREVALENTE RISPETTO A QUELLO DEL CONVENUTO - SUFFICIENZA.*
Il principio secondo cui sull'attore in rivendicazione grava la cosiddetta probatio diabolica, cioè l'Onere di provare il diritto dei suoi autori fino a un acquisto a titolo originario, non ha carattere assoluto, ma va adeguato alle concrete possibilità delle singole situazioni, in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Ne consegue che, quando sia incontroverso tra le parti il diritto di proprietà di un comune dante causa, l'attore in rivendicazione deve provare soltanto di possedere, in ordine al bene in contesa, un titolo derivativo prevalente rispetto a quello del convenuto. (Conf 7081/83, mass n 431703; (Conf 4822/83, mass n 429709; (Conf 4774/83, mass n 429658; (Conf 518/82, mass n 418223).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)