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Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 16/12/1994 (Rv. 489247 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Acquisto della proprietà per usucapione - Eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto - Attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivendicante - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489247-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA

Il rigore del principio secondo il quale chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri "danti causa", fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento della usucapione, non è minimamente attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando questa non sia formulata in modo da comportare il riconoscimento, in favore dell'altra parte, della titolarità del diritto dei "danti causa" di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)