Sez. L, Sentenza n. 4805 del 26/03/2012 (Rv. 621608 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Domanda di risarcimento di un danno non quantificabile con mere operazioni aritmetiche - Qualificazione come domanda di condanna generica - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
La domanda di condanna al risarcimento di un danno non quantificabile con mere operazioni aritmetiche deve interpretarsi, in difetto di indicazioni contrarie, come domanda di condanna generica. (Nella specie, il lavoratore aveva chiesto la condanna del datore di lavoro a risarcirgli il danno cagionato dalla mancata iscrizione ad un fondo previdenziale di categoria; la S.C., osservando che il danno da omissione contributiva si attualizza soltanto al raggiungimento dell'età pensionabile e non è quantificabile prima di tale evento condizionante, ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato la domanda come istanza di condanna specifica e l'aveva respinta per difetto di prova circa l'ammontare del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)