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Sez. 2, Sentenza n. 7472 del 11/08/1997 (Rv. 506675 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza del Pretore di rigetto della richiesta di reintegra del possesso e di condanna alle spese del procedimento - Natura - Sentenza - Esclusione - Appello - Inammissibilità - Reclamo al Tribunale - Ammissibilità - Ordinanza del Tribunale dichiarativa della inammissibilità del reclamo per la ritenuta appellabilità del provvedimento reclamato - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506675-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Benché il richiamo effettuato dall'art. 703, comma secondo cod. proc. civ., agli articoli 669 -bis e seguenti dello stesso codice non comporti l'automatica applicabilità ai procedimenti possessori di tutte le norme dettate per i procedimenti cautelari (dato il carattere generico del richiamo stesso e la necessità di raccordarlo sia con la norma dell'art. 669 - quaterdecies cod. proc. civ che con i tradizionali caratteri del procedimento possessorio) in ipotesi di domanda di reintegrazione del possesso proposta "ante causam" trovano applicazione gli articoli 669 - sexies, 669 - septies e 669 - terdecies cod. proc. civ., a norma dei quali il giudice sentite le parti, provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza, che, in caso di rigetto, deve contenere la statuizione sulle spese del procedimento cautelare, ed è suscettibile di reclamo al Tribunale. Ne deriva la non assimilabilità dell'ordinanza di rigetto del ricorso possessorio ad una statuizione avente natura sostanziale di sentenza e la non impugnabilità della stessa con l'appello, con l'ulteriore conseguenza che è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro la decisione del Tribunale che ritenuta l'appellabilità di detta ordinanza, abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro la stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 sexies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)