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Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 16/01/2009 (Rv. 606497 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Liquidazione della quota in favore degli eredi del socio defunto - Responsabilità illimitata e solidale dei soci superstiti - Insussistenza - Limitazione della condanna alla quota interna di responsabilità di ciascun socio - Fondamento - Presunzione di uguaglianza delle quote - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606497-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE

Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2263, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)