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Sez. 1, Sentenza n. 11298 del 28/08/2001 (Rv. 549100 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Domanda di liquidazione della quota - Legittimazione passiva - Della società - Sussistenza - Anche di singoli soci - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549100-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE

La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (proposta dal socio receduto o escluso ovvero dagli eredi del socio defunto) fa valere un'obbligazione non degli altri soci ma della società e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche gli altri soci. Tuttavia, l'assenza del litisconsorzio necessario tra società e soci non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico di costoro, i quali dunque non devono ma possono essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)