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Sez. 2, Sentenza n. 317 del 25/01/1978 (Rv. 389606 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALLA APPOSIZIONE SULLA SCHEDA DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO DELLA PAROLA 'COPIÀ.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389606-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE IN RELAZIONE ALLA APPOSIZIONE SULLA SCHEDA DI UN TESTAMENTO OLOGRAFO DELLA PAROLA 'COPIÀ.*

L'affermazione del giudice del merito circa la sussistenza di un fatto notorio puo essere censurata in Sede di legittimita solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiche tale affermazione e frutto di un potere discrezionale del giudice del merito, che, pertanto, non e tenuto affatto a indicare gli elementi sui quali la sua Determinazione al riguardo e fondata. (nella specie, il giudice del merito aveva affermato che la parola 'copià, apposta dal testatore sulla scheda del testamento olografo, ha notoriamente anche il significato comune e corrente di uno tra i piu esemplari originali di un unico atto, concludendo che con la redazione di tale 'copià il testatore aveva voluto porre in essere uno tra gli eventuali piu esemplari della stessa dichiarazione di volonta per rendere piu facile il reperimento del documento, ed evitare i rischi di sottrazione o di smarrimento dello stesso). (V 3327/76, mass 382122; (V 259/77, mass n 383782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2720, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)