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Sez. 1, Sentenza n. 1384 del 10/02/1987 (Rv. 450850 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA PER L'USO DI GAS METANO COME COMBUSTIBILE - IMPRESE DI RISTORAZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450850-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE - ESENZIONE DALL'IMPOSTA PER L'USO DI GAS METANO COME COMBUSTIBILE - IMPRESE DI RISTORAZIONE - ESTENSIONE.*

Le imprese industriali ed artigiane, che l'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito in legge 7 aprile 1977 n. 102) esenta dall'imposta di consumo per l'uso di gas-metano come combustibile, vanno individuate in base alla nozione di attività industriale evincibile dall'art. 2195 cod. civ., che è quella rivolta alla produzione di beni o servizi, con la creazione di un risultato economico nuovo, e che si differenzia dall'attività commerciale, risolventesi nella mera intermediazione e distribuzione dei prodotti. La suddetta esenzione, pertanto, deve essere riconosciuta in favore delle imprese di ristorazione, poiché esse non si limitano a vendere al pubblico alimenti o pietanze già confezionate, ma elaborano le vivande ed accolgono i clienti, con un'attività complessivamente qualificabile come prestazione di servizio. (V 5182/81, mass n 415979; (V 2089/76, mass n 380911).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)