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Sez. L, Sentenza n. 5182 del 29/09/1981 (Rv. 415979 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 171 DEL 1973 - PRESUPPOSTI - IMPRESA INDUSTRIALE E IMPRESA COMMERCIALE - DISTINZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 426 DEL 1971 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415979-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 171 DEL 1973 - PRESUPPOSTI - IMPRESA INDUSTRIALE E IMPRESA COMMERCIALE - DISTINZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA EX LEGGE N. 426 DEL 1971 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini degli sgravi contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane con Sede nel territorio di Venezia insulare dall'art. 23 della legge 16 aprile 1973 n. 171, recante estensione dei benefici concessi dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968 n. 918 (conv. Nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089), per distinguere tra impresa industriale e impresa commerciale, deve farsi ricorso - senza alcun riferimento alla disciplina del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426, diretta unicamente a soddisfare esigenze di pubblica sicurezza e di tutela della salute e dell'igiene - all'art. 2195 cod. civ., secondo il quale dato qualificante la prima è l'industrialità, intesa come la realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione di fattori predisposti dall'imprenditore, con la vendita in posizione accessoria rispetto all'attività di produzione del bene ed il prezzo remunerativo sia del valore intrinseco della merce, sia del costo inerente al ciclo produttivo ed ai mezzi connessi, mentre elemento caratterizzante la seconda è la intermediazione, intesa come ausilio alla circolazione di beni già prodotti da altri, con le operazioni di lavorazione di prodotto altrui in posizione accessoria rispetto all'attività di vendita ed il prezzo remunerativo solo di quest'ultima. (nella specie, alla stregua del surriportato principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto il carattere industriale di un Esercizio di bar-ristorante, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 23 della legge n. 171 del 1973, trattandosi di azienda con più di quaranta dipendenti e fruente, oltre che di un'attrezzatura per la produzione di generi alimentari vari, nella quantità richiesta dal consumo, di una propria lavanderia per il tovagliato usato nel locale). (V. 5235/80, mass. N. 409071; (V. 3874/80, mass. N. 407741; (V. 2089/76, mass. N. 380911).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)