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Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 03/12/1984 (Rv. 437913 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437913-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La violazione delle regole di ermeneutica contrattuale può essere dedotta in Sede di impugnazione della sentenza arbitrale purché la parte specifichi le ragioni di contrasto fra le argomentazioni degli arbitri e le regole di ermeneutica, essendo inammissibile la censura che si limiti ad una mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dagli arbitri e nella sola prospettazione di una diversa interpretazione della convenzione. (V 6980/82, mass n 424637; (V 6021/81, mass n 416802).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)