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Sez. L, Sentenza n. 24440 del 23/11/2007 (Rv. 600369 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Equo indennizzo - Termine di decadenza semestrale ex art. 4 d.m. n. 1622 del 1983 - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del relativo diritto - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600369-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI

In tema di equo indennizzo per i lavoratori dipendenti dalla s.p.a. Rete ferroviaria italiana, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 4 d.m. 2 luglio 1983 n. 1622 (che, in tema di equo indennizzo per i ferrovieri, riproduce, quanto alle modalità di presentazione della domanda, la disciplina gia prevista, in via generale, dall'art. 51 del d.P.R. n. 686 del 1957), trae origine e legittimità dalla norma primaria costituita dell'art. 11 della legge n. 564 del 1981 e comincia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del diritto, producendosi solo in tale momento la definitiva acquisizione del diritto all'equo indennizzo, e non essendo conclusiva del procedimento una pronuncia suscettibile di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale, che aveva correttamente ritenuto che il termine di decadenza decorresse dal momento del passaggio in giudicato della sentenza pretorile, respingendo le censure della società ricorrente che riconnetteva la decorrenza del termine alla lettura del dispositivo in udienza, ovvero alla data della pubblicazione della sentenza).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Trasporti 02/07/1984 num. 1429 art. 4, DPR 03/05/1957 num. 686 art. 51, Legge 06/12/1981 num. 564 art. 11, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)