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Sez. 2, Sentenza n. 6023 del 05/11/2014 Cc. (dep. 10/02/2015) Rv. 262312 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Indagato detenuto in luogo esterno al circondario del giudice del riesame - Richiesta di traduzione in udienza - Obbligo di disporre la traduzione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262312-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento camerale di riesame, l'indagato detenuto o internato fuori del circondario del tribunale competente ha diritto di presenziare alla udienza per essere sentito personalmente solo se la richiesta di audizione è formalizzata in modo tale da rendere manifesta la volontà di rendere dichiarazioni su questioni di fatto concernenti la propria condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento del Tribunale della libertà che aveva disatteso la richiesta di traduzione non specificatamente motivata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)