Sez. 1, Sentenza n. 49882 del 06/10/2015 Cc. (dep. 17/12/2015) Rv. 265546 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Art. 309 cod. proc. pen. - Modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - Udienza camerale - Comparizione personale dell'indagato - Diritto - Modalità di esercizio.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente alll'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)