Sez. 1, Sentenza n. 150 del 10/01/2003 (Rv. 559543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ex legge n. 443 del 1985 - Decreto della Corte d'appello reso su reclamo avverso decreto del Tribunale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità ex art. 111 della Costituzione - Vizi denunciabili - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ. - Deducibilità - Esclusione - Mancanza o mera apparenza della motivazione - Deducibilità - Rilevanza ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Il decreto camerale con il quale la Corte d'appello decide in sede di reclamo contro il decreto del Tribunale reso sull'impugnazione del provvedimento in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) adottato dalla Commissione regionale per l'artigianato, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto ha natura sostanziale di sentenza, poiché provvede in ordine a diritti soggettivi tra soggetti portatori di diritti contrapposti. Pertanto, con il ricorso, ammesso solo per violazione di legge, il vizio di motivazione può essere fatto valere esclusivamente nel caso di assoluta mancanza o di mera apparenza della motivazione, che integrano una nullità riconducibile all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 quater, Cod. Proc. Civ. art. 360 quinquies, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)