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Sez. L, Sentenza n. 891 del 08/02/1990 (Rv. 465207 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - IMPUGNATIVA - PROCEDIMENTO ARBITRALE - POTERI DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465207-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - APPLICAZIONE - IMPUGNATIVA - PROCEDIMENTO ARBITRALE - POTERI DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.*

Con riguardo al procedimento arbitrale previsto - alternativamente al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria - dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in caso di impugnativa di sanzioni disciplinari, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO), ancorché possa presiedere il collegio arbitrale, non ha alcun potere in tale veste di definire il procedimento arbitrale, né in particolare quello di dare atto di una presunta rinuncia tacita del lavoratore per effetto della reiterata mancata comparizione del suo rappresentante in seno al collegio, essendo tali deliberazioni di Competenza esclusiva del collegio medesimo, con la conseguenza che un siffatto provvedimento, che può essere impugnato davanti il giudice ordinario entro i termini della prescrizione ordinaria, non comporta il venir meno dell'effetto sospensivo della sanzione disciplinare in ragione della perdurante pendenza del procedimento arbitrale. (V 5222/87, mass n 453816; (V 2588/87, mass n 451718).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)