Sez. 2, Sentenza n. 47327 del 03/11/2023 Ud. (dep. 24/11/2023) Rv. 285444-01
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Mandato specifico a impugnare - Necessità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce alla necessità di depositare lo specifico mandato a impugnare, si applica anche al ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che dalla sussistenza di tale onere anche nel giudizio di legittimità non consegue alcuna lesione ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)