Sez. 3, Sentenza n. 7836 del 21/05/1998 Ud. (dep. 03/07/1998) Rv. 211347 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Proposizione - Termine di proposizione - Incompatibilità sorta dopo la chiusura del grado di giudizio per dichiarazione della Corte Cost. - Rilevabilità - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
In tema di incompatibilità la funzione della ricusazione resta circoscritta nell'ambito di un grado del processo. Nell'ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell'udienza; superato tale limite non è più possibile fare valere l'incompatibilità ai fini della ricusazione. Conseguentemente deve ritenersi esaurita la situazione processuale quando la causa di incompatibilità si sorta, in esito ad una sentenza della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di giudizio del processo cui l'incompatibilità si riferisce.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)