Sez. 5, Sentenza n. 1249 del 08/01/1996 Ud. (dep. 02/02/1996) Rv. 203951 - 01
Giudice - Incompatibilità - In genere | Norma processuale - Illegittimità costituzionale - Pronuncia - Effetti retroattivi - Limite: situazioni esaurite - Incompatibilità - Ricusazione - Ambito: un grado del procedimento - Situazione esaurita: incompatibilità insorta successivamente al grado cui si riferisce - Fattispecie: incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena - Procedimento pervenuto al grado d'appello - Situazione esaurita - Sussistenza.
Giudice - Incompatibilità - In genere
La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale esplica i suoi effetti anche retroattivamente, ma con l'esclusione della situazioni giuridiche "esaurite", ossia non suscettibili di essere modificate o rimosse. Orbene, in tema di incompatibilità, dal coordinamento tra l'art. 38, secondo comma e l'art. 34, primo e secondo comma cod. proc. pen., si desume che la funzione della ricusazione resta circoscritta nello ambito di un grado del procedimento. Conseguentemente, può definirsi "esaurita" la situazione processuale quando la causa di incompatibilità sia insorta, sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui l'incompatibilità si riferisce. (Fattispecie nella quale nelle more dell'appello dell'imputato era stata dichiarata con sent. n. 186/1992 Corte Cost., l'incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena. In virtù del principio suesposto la S.C. ha escluso che la suddetta pronuncia potesse avere effetti sul procedimento pervenuto in grado di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)