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Sez. 6, Sentenza n. 10790 del 24/05/2000 Ud. (dep. 20/10/2000) Rv. 218336 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Processo penale - Incompatibilità del giudice - Conseguente a declaratoria di illegittimità di norma processuale - Situazioni esaurite - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218336-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale ha effetto anche nei giudizi in corso con il limite delle situazioni esaurite. In tema di incompatibilità del giudice ex art. 34 cod. proc. pen., deve ritenersi "esaurita" la situazione processuale quando la causa di incompatibilità sia insorta, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui l'incompatibilità si riferisce. (Fattispecie in tema di declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. di cui alla sentenza della Corte del 17 giugno 1999, n. 241).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)