Sez. L, Sentenza n. 2330 del 11/04/1984 (Rv. 434364 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'applicazione della limitazione dell'orario di lavoro, a norma dell'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, deve ritenersi esclusa non solo nei confronti dei dirigenti, ma anche degli impiegati di prima categoria con funzioni dirigenziali, con la conseguenza che anche a tali impiegati deve essere negato il diritto a compenso per lavoro straordinario, salvo che, per essi, come è possibile per gli stessi dirigenti, non risulti prestabilito dalla contrattazione collettiva un orario di lavoro normale che venga poi effettivamente superato nell'esecuzione della prestazione lavorativa. (V 4210/79, mass n 400726; (V 1360/77, mass n 385072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)