Sez. 2, Sentenza n. 241 del 22/01/1985 (Rv. 438470 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - ELIMINAZIONE DEI VIZI - OBBLIGAZIONE RELATIVA - NATURA RISARCITORIA - CONSEGUENZE - COSTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE SUPERIORE A QUELLO DELLA COSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - ELIMINAZIONE DEI VIZI - OBBLIGAZIONE RELATIVA - NATURA RISARCITORIA - CONSEGUENZE - COSTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE SUPERIORE A QUELLO DELLA COSTRUZIONE - IRRILEVANZA.*
In relazione all'Azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ. la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un'obbligazione risarcitoria in ogni caso finalizzata al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, sicché, questa non può trovare preclusione o limiti per la circostanza che il costo delle opere, tenuto a base della Determinazione dello ammontare del danno da risarcire, sia eventualmente superiore a quello della costruzione a regola d'arte dell'edificio lesionato non trattandosi di reintegrazione in Forma specifica ex art. 2058 cod. civ., bensì di risarcimento per equivalente, per la cui commisurazione è fatto riferimento alle spese necessarie per restituire all'edificio la sua naturale funzionalità. (V 2763/84, mass n 434807; (V 2954/83, mass n 427868; (V 2561/80, mass n 406296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)