Sez. 2, Sentenza n. 8140 del 28/04/2004 (Rv. 572417 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Domanda dell' acquirente di un immobile di condanna del costruttore al pagamento delle somme necessarie per l' eliminazione dei difetti di costruzione - Domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale - Configurabilità - Fondamento-.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
Non configura domanda di adempimento del contratto di appalto - in quanto tale proponibile soltanto dal committente della costruzione e non dall'acquirente della stessa, perché costui è un terzo rispetto a detto contratto - la domanda con cui l'acquirente di un immobile, in base ai difetti costruttivi del medesimo, chiede la condanna del costruttore al pagamento delle somme necessarie per l'eliminazione di detti difetti, perché la domanda di eliminazione diretta degli stessi, ancorché proponibile anche dall'appaltatore nei confronti del committente, costituisce domanda di risarcimento del danno in forma specifica da responsabilità extracontrattuale e non domanda di adempimento del contratto di appalto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)