Sez. 2, Sentenza n. 3599 del 25/05/1983 (Rv. 428482 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE - FORMAZIONE - MANCANZA DELL'ASSISTENZA DEL CANCELLIERE - INESISTENZA O NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - IDONEITÀ DELL'ATTO AL CONCRETO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - CONFIGURABILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PROCESSO VERBALE - FORMAZIONE - MANCANZA DELL'ASSISTENZA DEL CANCELLIERE - INESISTENZA O NULLITÀ DELL'ATTO - ESCLUSIONE - IDONEITÀ DELL'ATTO AL CONCRETO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - CONFIGURABILITÀ.*
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, perché la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali è destinato. (Conf 4856/80, mass n 408684; (Conf 924/78, mass n 390260).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)