Sez. 1, Sentenza n. 1347 del 18/02/1999 (Rv. 523317 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Appaltatore - Conto finale - Mancata conferma delle riserve già iscritte nel registro di contabilità - Conseguenze - Presunzione di accettazione del conto - Natura - Relativa - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del R.D. n. 350 del 1865, secondo il quale, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, riconduce alla mancata conferma delle riserve già iscritte, una presunzione di accettazione del conto, che ha natura relativa, ed è, quindi, superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto delle riserve. (Nella specie, la S. C., enunciando il principio di cui alla massima, ha escluso che un distacco temporale, anche di poche ore, tra la sottoscrizione del registro di contabilità generale e quella del conto finale, impedirebbe, come ritenuto dalla corte di merito, la possibilità di superare con una prova contraria la presunzione di accettazione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)