Sez. 1, Sentenza n. 24825 del 24/11/2005 (Rv. 586230 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Appaltatore - Conto finale - Mancata conferma delle riserve iscritte nel registro di contabilità - Conseguenze - Presunzione di accettazione del conto - Natura relativa - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895, secondo il quale, se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, si limita a prevedere una presunzione di accettazione del conto che ha natura relativa ed è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore di non accettare il conto finale. (Nella fattispecie, la S.C. ha pertanto cassato, per vizio di motivazione, la sentenza di merito la quale, pur dando atto che la sottoscrizione, con riserva, del conto finale era avvenuta contestualmente a quella, parimenti con riserva, del registro di contabilità, e che successivamente l'appaltatore aveva tempestivamente - rispetto alla sottoscrizione del registro di contabilità - esplicitato le riserve stesse in tale registro, non si era data carico di apprezzare dette circostanze ai fini del superamento della presunzione di accettazione del conto).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)