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Sez. 1, Sentenza n. 13070 del 06/04/1987 Ud. (dep. 22/12/1987) Rv. 177298 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177298-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

Le dichiarazioni accusatorie del coimputato e dell'imputato di un reato connesso costituiscono un mezzo di prova recepibile nel processo penale e normativamente riconducibile al potere-dovere del giudice di accertare la verità reale ed al correlativo principio del libero convincimento, che - secondo quanto risulta dagli artt. 348 e 348 bis cod. proc. pen. - il giudice può e deve utilizzare nel procedimento ricostruttivo del fatto storico, a condizione che le proposizioni accusatorie siano controllabili e controllate e se ne accerti l'attendibilità, quando trattasi di chiamata diretta, ed anche la veridicità, allorché si sia in presenza soltanto di dichiarazioni de relato, poiché in tal caso l'attendibilità del chiamante non garantisce in alcun modo l'attendibilità e la veridicità della fonte mediata. (V mass n 176328; (V mass n 176163; (V mass n 176161).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)