Sez. L, Sentenza n. 2580 del 06/03/1995 (Rv. 490942 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE | Destituzione di diritto per condanna penale - Principi e garanzie ex art. 9 legge del 1990 - Applicabilità Riammissione in servizio ex art. 10 legge citata - previo esito positivo del procedimento disciplinare - necessità - Applicabilità del cit. art. 10 - successiva trasformazione in senso privatistico dei rapporti di lavoro - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI - DESTITUZIONE
La disposizione dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, che - allo scopo di assicurare anche ai dipendenti destituiti di diritto, a seguito di condanna penale, prima dell'eliminazione delle relative ipotesi normative ad opera della Corte costituzionale e della recezione dei principi da questa enunciati nell'art. 9 della legge citata, l'applicazione di tali principi e delle relative garanzie - prevede la riammissione in servizio di detti dipendenti previo esperimento del procedimento disciplinare (e condizionatamente al suo esito positivo), è applicabile anche ai dipendenti dell'azienda Autonoma delle Ferrovie dello stato che abbiano subito la destituzione d'ufficio, non rilevando al riguardo la successiva trasformazione in senso privatistico dei rapporti di lavoro con l'azienda ferroviaria).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1990 num. 19 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)