Sez. L, Sentenza n. 4402 del 06/05/1994 (Rv. 486509 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere" | Lesioni conseguenti a incidente stradale per uso di un proprio mezzo di trasporto non reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta - Infortunio "in itinere" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa all'uso del mezzo privato prospettato come il solo idoneo al ritorno a casa durante l'intervallo per il pranzo.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere"
Nell'ipotesi di lesioni subite dal lavoratore in un incidente stradale mentre si reca al lavoro con un proprio mezzo di trasporto, la fattispecie dell'infortunio "in itinere" indennizzabile deve essere esclusa quando l'uso del mezzo diverso da quello pubblico non sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta. (Nella scelta, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva negato che tale necessità potesse essere prospettata per il fatto che solo l'uso del mezzo privato consentiva alla lavoratrice di ritornare a casa durante l'intervallo per il pranzo).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)