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Sez. L, Sentenza n. 1413 del 24/02/1990 (Rv. 465517 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - LAVORATORE IN TRASFERTA - INFORTUNIO OCCORSO NEL TRAGITTO VERSO L'ALBERGO DA LUI LIBERAMENTE SCELTO COME LUOGO DI SOGGIORNO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465517-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - LAVORATORE IN TRASFERTA - INFORTUNIO OCCORSO NEL TRAGITTO VERSO L'ALBERGO DA LUI LIBERAMENTE SCELTO COME LUOGO DI SOGGIORNO - INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In caso di trasferta del lavoratore - la quale implica una prestazione temporanea dell'attività in luogo diverso da quello contrattualmente stabilito - la scelta dell'albergo nel quale soggiornare durante le pause dell'attività stessa, ove non sia stata imposta dal datore di lavoro, ma liberamente effettuata dall'interessato, concreta un'ipotesi di rischio "elettivo", e cioè non immediatamente connesso alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che all'infortunio occorso al lavoratore durante il percorso necessario per recarsi nel luogo così prescelto non può riconoscersi la natura di infortunio "in itinere". (V 956/88, mass n 457303; (V 3708/82, mass n 421676).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)