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Sez. L, Sentenza n. 3708 del 17/06/1982 (Rv. 421676 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - RISCHIO SPECIFICO IMPROPRIO O COSIDDETTO GENERICO AGGRAVATO - COPERTURA ASSICURATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - NESSO DI DERIVAZIONE EZIOLOGICA DETERMINANTE L'OCCASIONE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AZIONE DEL LAVORATORE ESEGUITA PER SODDISFARE BISOGNI SOCIALI NON AVENTI RAPPORTO CON IL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421676-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - RISCHIO SPECIFICO IMPROPRIO O COSIDDETTO GENERICO AGGRAVATO - COPERTURA ASSICURATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - NESSO DI DERIVAZIONE EZIOLOGICA DETERMINANTE L'OCCASIONE DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AZIONE DEL LAVORATORE ESEGUITA PER SODDISFARE BISOGNI SOCIALI NON AVENTI RAPPORTO CON IL LAVORO - ESCLUSIONE.*

Il rischio specifico improprio o cosiddetto generico aggravato ricade nella copertura assicurativa quando sussista un nesso di derivazione eziologica che determini "l'occasione di lavoro" prevista dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Per la configurazione di tale nesso non è richiesta una connessione che si sviluppi nell'area di specifiche prescrizioni indicate dall'imprenditore per soddisfare precise esigenze aziendali, bensì la riconducibilità della condotta stessa nell'ambito delle mansioni e cioè la qualificazione dell'evento come obiettivamente professionale, senza che possano rilevare gli aspetti soggettivi della condotta del lavoratore ovvero collegamenti o rapporti puramente topografici o cronologici con la prestazione di lavoro, con la conseguenza che tale collegamento eziologico non può riconoscersi per una Azione del lavoratore eseguita per soddisfare bisogni sociali (nella specie: infortunio nel recarsi a visitare durante l'orario di lavoro un congiunto fuori del luogo di lavoro) non aventi rapporto con il lavoro. (Conf 4235/81, mass n 414909; (Conf 3599/80, mass n 407441; (Conf 1349/79, mass n 397624).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)