Sez. 1, Sentenza n. 374 del 15/02/1967 (Rv. 326277 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTESTAZIONE DEL DEBITO E PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE IN BASE ALLO STESSO RAPPORTO POSTO A FONDAMENTO DEL DECRETO - SUCCESSIVO FALLIMENTO DELL'OPPOSTO - DEDUZIONE, IN SEDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO, DELLA INTERA MATERIA DEL CONTENDERE - ONERE DELL'OPPONENTE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTESTAZIONE DEL DEBITO E PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE IN BASE ALLO STESSO RAPPORTO POSTO A FONDAMENTO DEL DECRETO - SUCCESSIVO FALLIMENTO DELL'OPPOSTO - DEDUZIONE, IN SEDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO, DELLA INTERA MATERIA DEL CONTENDERE - ONERE DELL'OPPONENTE.*
L'opponente a decreto ingiuntivo, il quale deduca che dal rapporto, posto a fondamento del decreto, deriva non gia un suo debito verso l'opposto, ma un suo credito e chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento di detto credito e la condanna dell'opposto al pagamento dell'importo relativo, in ipotesi che nelle more del giudizio intervenga dichiarazione di fallimento dell'opposto, deve, se intende partecipare al concorso e chiedere l'ammissione al passivo del credito gia dedotto in via riconvenzionale, riproporre la intera materia del contendere al giudice delegato con il rito previsto dagli artt.93 e seguenti della legge fallimentare. Invero, l'accertamento della pretesa del fallito e della legittimita del titolo che la esprime e necessario per l'esame della domanda di ammissione al passivo, onde cessa ogni residua cognizione del giudice originariamente adito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)