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Sez. 1, Sentenza n. 5822 del 05/11/1981 (Rv. 416542 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416542-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - PRESUPPOSTO.*

La rilevabilità d'ufficio, in Sede di legittimità, della cessazione della materia del contendere verificatasi dopo la proposizione del ricorso per Cassazione - e, conseguentemente, dell'improcedibilità dello stesso per sopravvenuta Mancanza del relativo interesse - presuppone che le circostanze sopravvenute, produttive di quell'effetto, consistano in fatti obiettivi pacifici, ammessi in contraddittorio da entrambe le parti, non potendo la Corte di Cassazione procedere ad indagini di fatto in ordine alla esistenza e all'interpretazione di dette circostanze, ove sussista dissenso sulla materialità o sul significato delle medesime. (V 1579/80, mass n 405144; (V 1902/77, mass n 385619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)