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Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 18/02/1980 (Rv. 404657 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - PRESUPPOSTO - SOPRAVVENIENZA DI VICENDE ELIMINATRICI DELLA POSIZIONE DI CONTRASTO TRA LE PARTI - DISSENSO CIRCA LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE VICENDE SOPRAGGIUNTE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404657-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - PRESUPPOSTO - SOPRAVVENIENZA DI VICENDE ELIMINATRICI DELLA POSIZIONE DI CONTRASTO TRA LE PARTI - DISSENSO CIRCA LA RILEVANZA GIURIDICA DELLE VICENDE SOPRAGGIUNTE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ILLEGITTIMITA.*

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere puo pronunciarsi, anche d'ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti ed abbia, percio, fatto venir meno oggettivamente la necessita di una pronuncia del giudice su cio che era oggetto di controversia: cio non si verifica quando vi sia dissenso tra le parti circa la Rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. (Conf 276/78, mass n 389565; (Conf 1902/77, mass n 385619; (Conf 2714/74, mass n 371166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)