Sez. L, Sentenza n. 19130 del 15/12/2003 (Rv. 568896 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Attività professionale svolta in associazione o impresa professionale o familiare (nella specie, farmacista svolgente attività professionale in forma di collaborazione in regime di impresa familiare) - Criterio basato sul reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Applicabilità - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste dettato dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, e facente riferimento al reddito percepito e denunciato dalla interessata nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione anche nel caso in cui l'attività professionale sia svolta a mezzo di associazioni o imprese professionali o, in particolare, sia svolta (come nella specie) da parte di una farmacista nella forma della collaborazione in regime di impresa familiare nella farmacia di proprietà di un familiare. Nè è prospettabile al riguardo il dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sotto il profilo della parificazione, ai fini in considerazione, di redditi ontologicamente differenti, e della sproporzione dei contributi, versati in misura uguale dai soggetti di cui si tratta, rispetto alle diverse prestazioni spettanti in virtù del calcolo del reddito della partecipazione all'impresa rispetto al reddito prettamente professionale. Infatti, la funzione della legge n. 379 del 1990 è quella di consentire alle professioniste di dedicarsi con serenità alla maternità evitando che la stessa si colleghi ad uno stato di bisogno o anche più semplicemente ad una diminuzione del tenore di vita (Corte Cost., sent. n. 3 del 1998): da ciò deriva il collegamento tra la indennità e il reddito dell'assicurata, restando pertanto irrilevante la natura del reddito della stessa, mentre la lesione del principio di uguaglianza si avrebbe se al reddito della professionista che opera in forma associata dovesse erogarsi la indennità in misura ridotta, non garantendosi in tal caso a tale professionista la detta finalità di tutela della serena maternità.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)