Sez. L, Sentenza n. 1102 del 20/01/2005 (Rv. 578853 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Attività professionale svolta in associazione o impresa professionale o familiare - Criterio basato sul reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Applicabilità - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza - Successiva modifica legislativa - Rilevanza ai fini dell'interpretazione della precedenti discipline - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
L'indennità di maternità parametrata, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 11 dicembre 1990, n, 379, al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dall'interessata, spetta anche alla titolare di farmacia, non rilevando la natura e la forma in cui viene in concreto esercitata l'attività professionale che, pertanto, può essere svolta sia a mezzo di associazione o d'impresa professionale, sia in forma di collaborazione in regime d'impresa familiare. Nè è prospettabile al riguardo il dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., per un asserito trattamento di favore per le esercenti attività di tipo imprenditoriale, sia pur riservata a professionisti, rispetto a quanto svolgano la stessa attività nella forma del lavoro subordinato, poichè la stessa legge, all'art. 5, ammette che il contributo fissato può essere variato con D.M. al fine di garantire l'equilibrio delle gestioni, e, comunque, il reddito d'impresa non è necessariamente superiore a quello ricavato da lavoro dipendente e viene a remunerare un'attività del tutto differente. Peraltro, il successivo intervento della legge 15 ottobre 2003, n. 289 la quale ha modificato l'art. 70, secondo comma della legge n. 379 del 1990 sostituendo alle parole "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali" le parole del solo reddito da lavoro autonomo" - dimostra soltanto che diverso era il precedente regime, ma non può valere come criterio di interpretazione della precedente disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 5, Legge 15/10/2003 num. 289, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)