Sez. L, Sentenza n. 5221 del 28/05/1999 (Rv. 526809 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Attività professionale svolta in associazioni o imprese professionali - Criterio basato sul reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Applicabilità - Limiti - Fattispecie relativa a farmacista collaboratrice in impresa familiare.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste dettato dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, e facente riferimento al reddito percepito e denunciato dalla interessata nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione anche nel caso in cui l'attività professionale sia svolta a mezzo di associazioni o imprese professionali o, in particolare, sia svolta (come nella specie) da parte di una farmacista nella forma della collaborazione in regime di impresa familiare nella farmacia di proprietà di un familiare, ferma restando la possibile rilevanza della misura minima di cui al criterio indicato dal terzo comma del medesimo art. 1, che ha il valore di norma di salvaguardia.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)