Sez. L, Sentenza n. 15222 del 25/11/2000 (Rv. 542168 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità a favore delle professioniste - Misura - Parametro del reddito percepito e denunciato nel periodo di riferimento - Modalità di svolgimento dell'attività professionale - Irrilevanza - Deroga per le farmaciste titolari di farmacia - Esclusione - Questioni di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza e per il pericolo di squilibrio delle gestioni previdenziali - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, che, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990, è basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e, in particolare, anche quando il reddito tratto da tale attività abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia; né è giustificatamente prospettabile, al riguardo, l'ipotesi della violazione del principio costituzionale di uguaglianza, poiché la disciplina in esame ha la funzione di consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevenendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita (Corte Cost. n. 3 del 1998); analogamente, è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina in esame, per violazione dell'art. 38 Cost., a causa dello squilibrio che potrebbe verificarsi tra erogazioni previdenziali e contributi, ove siano ammissibili indennità di entità di ammontare particolarmente elevato, dato che l'art. 5 della legge n. 379/1990 consente l'eventuale aumento con decreto ministeriale del contributo annuale in misura fissa ivi previsto, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 5, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)