Sez. U, Ordinanza n. 26746 del 19/12/2007 (Rv. 601107 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratti - Artt. 2 e 5 del regolamento CE n. 44 del 2001 - Prestazione di servizi - Condizioni - Prestazioni eseguite o da eseguirsi in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
A norma dell'art. 5 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, nella materia contrattuale, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, dovendosi intendere tale luogo - in relazione a contratti di prestazione di servizi - come quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati. Ne consegue che la controversia insorta in ordine all'adempimento di tali contratti (uno dei quali di agenzia) stipulati tra una società italiana ed una società francese con sede in Francia, deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice italiano allorché le prestazioni relative ad entrambi i contratti siano svolte o da svolgersi in Italia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)