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Sez. 5, Sentenza n. 6554 del 24/04/2003 (Rv. 562469 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione di immobile già concesso in leasing all'acquirente - Applicazione dell'IVA al trasferimento - INVIM - Imponibile - Valore finale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562469-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

Qualora venga ceduto un immobile già concesso in leasing all'acquirente, e il trasferimento sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, per la determinazione dell'imponibile ai fini INVIM deve essere assunto, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, quale valore finale del bene il prezzo di riscatto maggiorato di quei "canoni" o "maxicanoni" di leasing, o di quella parte di essi - come tali tassati ai fini IVA -, che le parti abbiano pattuito non già per l'anticipato godimento del bene, ma in vista del successivo, eventuale trasferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)