Sez. 5, Sentenza n. 5711 del 18/04/2001 (Rv. 546036 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile già concesso in locazione finanziaria all'acquirente - Riscatto - Imponibile ai fini INVIM - Valore finale - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
L'imponibile dell'INVIM, dovuta dall'alienante a titolo oneroso di bene immobile già concesso in locazione finanziaria a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, deve essere determinato in modo differenziato, a seconda che il presupposto di sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992; infatti, l'art. 17, comma sesto, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili), stabilisce, tra l'altro, che "con effetto dal primo gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", e che "tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data". Nella prima ipotesi (alienazioni a titolo oneroso effettuate fino al 31 dicembre 1992) l'incremento di valore deve essere determinato, ai sensi dell'art. 6, comma secondo secondo periodo del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, con riferimento quale valore finale, ai corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto "prezzo di riscatto" ma anche da tutte le somme versate a titolo di "canone" o di "maxicanone", le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Nella seconda ipotesi (alienazioni a titolo oneroso effettuate dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003)l'incremento medesimo è determinato, ai sensi dell'art. 17, comma settimo lett. a) del D.Lgs. n. 504 del 1992, con riferimento, quale valore finale, al "valore dell'immobile " alla data del 31 dicembre 1992, sicché esso non può essere fatto coincidere con il cosiddetto "prezzo di riscatto", eventualmente maggiorato dei canoni periodicamente versati dall'utilizzatore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)