Sez. 1, Sentenza n. 12673 del 18/12/1998 (Rv. 521764 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Cessione di immobile già concesso in "leasing" all'acquirente - Applicazione dell'IVA al trasferimento - Imponibile ai fini INVIM - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
Qualora venga ceduto un immobile già concesso in leasing all'acquirente ed il trasferimento sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, per la determinazione dell'imponibile ai fini INVIM deve essere assunto, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 972 n. 643, quale valore finale del bene il prezzo di riscatto maggiorato di tutte quelle somme versate in sede di "canone" o di "maxicanone", che hanno costituito un anticipato pagamento rateale e su cui, come tale, deve essere applicata l'IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)