Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 07/02/2007 (Rv. 594512 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale di assoluzione dal reato di indebita percezione di aiuti comunitari all'agricoltura - Opponibilità nei confronti della P.A. nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione all'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria per indebita percezione di aiuti comunitari, il giudicato penale di assoluzione del presunto trasgressore non può essere opposto, a norma dell'art. 654 cod. proc. pen., nei confronti della P.A., la quale solo autonomamente può far valere la sua pretesa sanzionatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)