Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002 (Rv. 557508 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Diritto della banca di esigere la restituzione della somma anticipata - Operatività - Condizione - Inadempimento del cliente - Onere probatorio relativo - Incidente sulla banca.
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell'erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo. Mentre deve considerarsi illegittimo il recesso senza giusta causa, connotato dall'imprevedibilità e dall'arbitrarietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)