Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 21/03/1987 (Rv. 451946 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE - SPETTANZA AL COMPRATORE INCONSAPEVOLE DELL'ALTRUITÀ DELLA COSA - ONERI DEL VENDITORE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - AZIONE DI RISOLUZIONE - SPETTANZA AL COMPRATORE INCONSAPEVOLE DELL'ALTRUITÀ DELLA COSA - ONERI DEL VENDITORE.*
Allorquando la vendita di cosa altrui non sia stata convenuta come tale, ignorando il compratore che la cosa non era di proprietà del venditore (art. 1479 cod. civ.), si realizza un'ipotesi di inadempimento di quest'ultimo all'Obbligo di trasferire la proprietà, il cui rimedio per il compratore è quello della risoluzione del contratto, per evitare la quale il venditore ha l'Onere di far acquistare all'altro contraente la proprietà della cosa, senza che il compratore abbia diritto ad ottenere, anche coercitivamente, questo risultato. (V 4106/80, mass n 408009).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)