Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 28/01/2005 (Rv. 581789 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | "Reformatio in peius" nei confronti della parte impugnante in mancanza di impugnazione incidentale - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
In caso di cassazione con rinvio di una sentenza, i poteri del giudice di rinvio, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)