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Sez. L, Sentenza n. 12777 del 02/09/2003 (Rv. 566465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Disciplina ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Conferimento della facoltà di creare nuove ipotesi di contratto a termine alla contrattazione collettiva - Rapporto con la legge 18 aprile 1962, n. 230 - Inserimento nel sistema da questa delineato.
Stato
decisa il 2003-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In relazione alle controversie promosse dal lavoratore per ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale conseguenza della violazione della normativa in materia di assunzione a termine, l'articolo 23 della legge n. 152 del 1987, se ha devoluto alla contrattazione collettiva la facoltà di determinare nuove ipotesi in cui è consentita la apposizione di un termine al contratto di lavoro, ha pur sempre inteso che le altre ipotesi continuino a ricavarsi dalla disciplina generale dettata in materia dalla legge n.320 del 1962.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)