Sez. U, Sentenza n. 1053 del 14/02/1980 (Rv. 404526 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO CHIRURGICHE - OBBLIGATORIETA DELLA TARIFFA NAZIONALE - FUNZIONE - VIOLAZIONE CON PATTO DI DEROGA AL MINIMO TARIFFARIO - NULLITA DEL PATTO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DISCIPLINARE DEL PROFESSIONISTA - CONFIGURABILITA.*
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO CHIRURGICHE - OBBLIGATORIETA DELLA TARIFFA NAZIONALE - FUNZIONE - VIOLAZIONE CON PATTO DI DEROGA AL MINIMO TARIFFARIO - NULLITA DEL PATTO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA DISCIPLINARE DEL PROFESSIONISTA - CONFIGURABILITA.*
In tema di onorari per prestazioni professionali medico-chirurgiche, l'art 2 terzo comma della legge 21 febbraio 1963 n 244, il quale prevede l'obbligatorieta della tariffa nazionale, e diretto a tutelare interessi non di ordine generale, ma riferibili alla dignita e al decoro della categoria professionale. Ne consegue che la violazione dell'indicato precetto, con un patto di deroga al minimo tariffario (nella specie, nei rapporti fra un medico e l'INPS, per prestazioni relative a pratiche di pensione d'invalidita), non comporta nullita del patto medesimo, ai sensi dell'art 1418 primo comma cod civ, salva ogni questione sull'eventuale responsabilita disciplinare del professionista. (V 3273/79).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 21/02/1963 num. 244 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)