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Sez. 2, Sentenza n. 5505 del 11/11/1985 (Rv. 442714 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELLA ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI NORME - LEGITTIMITÀ DI UNA COSTRUZIONE - CRITERI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1985-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442714-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELLA ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI NORME - LEGITTIMITÀ DI UNA COSTRUZIONE - CRITERI APPLICABILI.*

In caso di successione di norme, il giudizio della legittimità di una costruzione va compiuto in base alla disciplina (precedente o successiva) vigente nel momento in cui l'edificio abbia raggiunto uno sviluppo tale da farlo considerare "costruzione", ancorché non completa. (V 5230/83, mass n 430109; (V 2193/81, mass n 412928 e 412929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)