Sez. 2, Sentenza n. 5505 del 11/11/1985 (Rv. 442714 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELLA ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI NORME - LEGITTIMITÀ DI UNA COSTRUZIONE - CRITERI APPLICABILI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELLA ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI NORME - LEGITTIMITÀ DI UNA COSTRUZIONE - CRITERI APPLICABILI.*
In caso di successione di norme, il giudizio della legittimità di una costruzione va compiuto in base alla disciplina (precedente o successiva) vigente nel momento in cui l'edificio abbia raggiunto uno sviluppo tale da farlo considerare "costruzione", ancorché non completa. (V 5230/83, mass n 430109; (V 2193/81, mass n 412928 e 412929).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)