Sez. 2, Sentenza n. 5230 del 29/07/1983 (Rv. 430109 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - EFFICACIA IMMEDIATA - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME SULLE DISTANZE TRA GLI EDIFICI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - EFFICACIA IMMEDIATA - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE NORME SULLE DISTANZE TRA GLI EDIFICI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Qualora dopo la concessione della licenza edilizia, sopravvenga una nuova regolamentazione sulla distanza tra edifici, le nuove costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente nel momento della loro attuazione, a nulla rilevando la legittimità della autorizzazione a costruire precedentemente concessa. Tuttavia, se al momento dell'entrata in vigore di tali norme l'Esercizio dello ius aedificandi abbia già avuto inizio e concreta attuazione, sì da dar luogo a una costruzione che, anche se non completa, abbia almeno raggiunto uno sviluppo tale da dover essere considerata come effettivamente sorta a distanza legittima secondo le norme anteriori, la nuova disciplina che eventualmente imponga maggiori limitazioni non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate. (V 63/80, mass n 403438; (V 3688/77, mass n 387335; (V 1565/74, mass n 369719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)